Strumenti di Accessibilità

Skip to main content
Logo Regione Toscana

Scissione dei pagamenti (split payment)

  • Tipo decreto-delibera-varie: Atto
  • evento ECM - NON ECM: Vuoto
  • Evento modalità - Webinar- Presenza-Misto- etc: Vuoto
  • Ordinamento: nessun ordinamento

Si informano i soggetti economici fornitori di beni e servizi per l'Agenzia Regionale di Sanità che, ai sensi di quanto disposto all’art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, dal 1° luglio 2017 è estesa a tutte le pubbliche amministrazioni l’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) di cui all’art. 17 ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Dal 14 luglio 2018 sono esclusi dall’ambito di applicazione della scissione dei pagamenti i soggetti che effettuano prestazioni nei confronti di pubbliche amministrazioni ed i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto, come stabilito all’art. 12, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1 della legge 9 agosto 2018, n. 96.

Il meccanismo della scissione dei pagamenti consiste nel fatto che, in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni, sia in ambito non commerciale che nell’esercizio di attività di impresa, l’IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture è versata dall’amministrazione acquirente direttamente all’erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2017 le fatture elettroniche emesse nei confronti di ARS dovranno riportare, quale elemento necessario all’accettazione delle fatture, l’indicazione di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, mediante l’apposizione della codifica “S” nel campo 2.2.2.7“EsigibilitàIVA” e l’inserimento del riferimento normativo (ART.17TER DPR633/72) nel corrispondente campo 2.2.2.8, entrambi collocati nel gruppo 2.2.2“Dati di riepilogo” del formato di fattura elettronica, rinvenibile al seguente indirizzo:

https://www.fatturapa.gov.it/it/norme-e-regole/documentazione-fattura-elettronica/formato-fatturapa

Si precisa che, se le predette indicazioni non saranno riportate in fattura, questa sarà respinta nei termini e con le modalità previste dalla legge.

Fatturazione elettronica

  • Tipo decreto-delibera-varie: Atto
  • evento ECM - NON ECM: Vuoto
  • Evento modalità - Webinar- Presenza-Misto- etc: Vuoto
  • Ordinamento: nessun ordinamento

La modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica è unicamente tramite il Sistema di interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o attraverso un intermediario, in conformità con le specifiche tecniche definite nel DM 55/2013.

Le fatture con IVA immesse sul sistema dal 01/07/2017 sono soggette alla scissione dei pagamenti (c.d. Split Payment) di cui all'art. 17 ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in quanto tale disciplina si applica anche al ns. ente in forza dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 che ha esteso a tutte le pubbliche amministrazioni l'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti.

Dal 01/08/2018, ad eccezione del regime dello split payment di cui al punto precedente, NON si applica in caso di fatture da professionisti soggetti a ritenuta di acconto.
Pertanto le fatture con IVA che non riporteranno tale valorizzazione saranno rifiutate e respinte con le modalità previste dalla legge; per contro saranno accettate le fatture di professionisti solo se con indicazione di IVA ordinario e cioè senza applicazione di split payment.

Ai sensi di quanto disposto all’articolo 3, comma 1, del D.M. n. 55/2013, ARS ha individuato il proprio ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, inserendolo nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che ha provveduto a rilasciare il seguente codice:

CODICE UNIVOCO UFFICIO  (CUU) dell’Agenzia Regionale di Sanità: UFQB9V

Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall’Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario.

L’informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere inserita nella fattura elettronica in corrispondenza dell’elemento del tracciato 1.1.4 denominato “CodiceDestinatario” (si vedano le specifiche contenute nel file “Rappresentazione tabellare del tracciato FatturaPa, versione 1.2, reperibile al link https://www.fatturapa.gov.it/it/norme-e-regole/documentazione-fattura-elettronica/formato-fatturapa).

Inoltre, ai sensi di quanto disposto al sopra citato articolo 25 del DL n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono obbligatoriamente riportare:

- il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- il codice unico di progetto (CUP), in caso di fatture relative a prestazioni per le quali l'Agenzia sia tenuta a richiedere tale codice.

Pertanto ll'ARS non accetterà le fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP, quest’ultimo se previsto.

Al fine di facilitare la predisposizione della fattura elettronica, si informa che il CUP, quando richiesto, ed il CIG devono essere inseriti in uno dei seguenti blocchi informativi:

2.1.2 (DatiOrdineAcquisto)

2.1.3 (DatiContratto)

2.1.4 (DatiConvenzione)

2.1.5 (DatiRicezione)

2.1.6 (DatiFattureCollegate)

in corrispondenza degli elementi denominati “CodiceCUP” e “CodiceCIG”, del tracciato della fattura elettronica, nelle specifiche sopra indicate.

Riguardo il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia sono finalizzate a consentire un rapido caricamento della fattura nel sistema contabile e gestionale di ARS, in particolare delle seguenti:

- numero del codice fiscale del cedente/prestatore, se diverso dal numero di identificazione fiscale ai fini dell’IVA, da inserire nel blocco informativo 1.2.1 (Dati anagrafici) in corrispondenza dell’elemento denominato “CodiceFiscale” (1.2.1.2)
- importo totale del documento, al netto dell’eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario/committente, da inserire nel blocco informativo 2.1.1 (DatiGeneraliDocumento) in corrispondenza dell’elemento denominato “ImportoTotaleDocumento” (2.1.1.9)

Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, si raccomanda la compilazione di tutti i campi sopra indicati, anche se non obbligatori ai fini della trasmissione della fattura elettronica.

Per le medesime finalità, si pone in evidenza la necessità di inserire in fattura elettronica le seguenti informazioni, nei casi di seguito specificati:

- dati relativi alla ritenuta fiscale, nel caso che il documento si riferisca a parcella o ad anticipo su parcella, da inserire nel blocco informativo 2.1.1 (DatiGeneraliDocumento) in corrispondenza degli elementi riconducibili a “DatiRitenuta” (2.1.1.5)
- dati relativi alla cassa professionale di appartenenza, nel caso che il documento si riferisca a parcella o ad anticipo su parcella e che il prestatore sia professionista iscritto ad albo, da inserire nel blocco informativo 2.1.1 (DatiGeneraliDocumento) in corrispondenza degli elementi denominati “TipoCassa”, “AlCassa”, “ImportoContributoCassa”, “AliquotaIVA” concernenti il gruppo di informazioni “DatiCassaPrevidenziale” (2.1.1.7)
- applicazione della ritenuta dello 0,50%, ove il cedente/prestatore vi sia obbligato ai sensi dell’art. 4, c. 3, dpr 207/2012, da esplicitare mediante inserimento nel blocco informativo 2.2.1 “DettaglioLinee”, quale linea distinta dalla prestazione contrattuale cui la fattura si riferisce, in corrispondenza degli elementi “Descrizione” (2.2.1.4, da valorizzare con la dicitura “Applicazione della ritenuta dello 0,50%”), “Quantità” (2.2.1.5, da valorizzare con “1”), “PrezzoUnitario” (2.2.1.9, da valorizzare con l’importo corrispondente alla ritenuta operata, con segno negativo) “PrezzoTotale (2.2.1.11, da valorizzare con l’importo corrispondente alla ritenuta operata, con segno negativo)
- applicazione del regime di inversione contabile (c.d. reverse charge), ove il cedente/prestatore vi sia obbligato ai sensi dell’art.17, c. 6, del dpr 633/1972, da esplicitare mediante inserimento del codice N6 (inversione contabile) nel blocco informativo 2.2.1 “DettaglioLinee”, in tutte le linee corrispondenti alle prestazioni contrattuali cui la fattura si riferisce, nell’elemento denominato “Natura” (2.2.1.14)

Ammontare complessivo dei debiti - anni precedenti

  • Tipo decreto-delibera-varie: Atto
  • evento ECM - NON ECM: Vuoto
  • Evento modalità - Webinar- Presenza-Misto- etc: Vuoto
  • Ordinamento: nessun ordinamento

Ammontare complessivo dei debiti


Ammontare complessivo dei debiti al 31.12.2024: € 59.952,48 - soggetti creditori: numero 23

Fatture commerciali scadute al 31/12/2024 e non pagate entro quella data: non ci sono fatture esigibili che al 31/12/2024 siano ancora da pagare da parte dell'Agenzia.

_____________________

Fatture da pagare ricevute prima del 31.12.2023: € 33.670,77 - soggetti creditori: numero 10
dii cui
Fatture commerciali scadute al 31/12/2023 e non pagate entro quella data: non ci sono fatture esigibili che al 31/12/2023 siano ancora da pagare da parte dell'Agenzia.

_____________________

Fatture da pagare ricevute prima del 31.12.2022: € 16.343,66 - soggetti creditori: numero 6
di cui
Fatture commerciali scadute al 31/12/2022 e non pagate entro quella data: non ci sono fatture esigibili che al 31/12/2022 siano ancora da pagare da parte dell'Agenzia.

_____________________

Fatture da pagare ricevute prima del 31.12.2021: € 28.948,50 - soggetti creditori: numero 21
di cui
Fatture commerciali scadute al 31/12/2021 e non pagate entro quella data: non ci sono fatture esigibili che al 31/12/2021 siano ancora da pagare da parte dell'Agenzia.

_____________________

Fatture da pagare ricevute prima del 31.12.2020: € 107.720,96  - soggetti creditori: numero 23
di cui
Fatture commerciali scadute al 31/12/2020 e non pagate entro quella data: non ci sono fatture esigibili che al 31/12/2020 siano ancora da pagare da parte dell'Agenzia.

_____________________

Fatture da pagare ricevute prima del 31.12.2019: € 119.708,28 - soggetti creditori: numero 26
di cui
Fatture commerciali scadute al 31/12/2019 e non pagate entro quella data: non ci sono fatture esigibili che al 31/12/2019 siano ancora da pagare da parte dell'Agenzia.

_____________________

Fatture da pagare ricevute prima del 31.12.2018: € 108.532,15 - soggetti creditori: numero 56
di cui
Fatture commerciali scadute al 31/12/2018 e non pagate entro quella data: non ci sono fatture esigibili che al 31/12/2018 siano ancora da pagare da parte dell'Agenzia.

_____________________


Fatture da pagare ricevute prima del 31.12.2017: € 198.929,22 - soggetti creditori: numero 67
di cui 
Fatture commerciali scadute al 31/12/2017 e non pagate entro quella data: non ci sono fatture esigibili che al 31/12/2017 siano ancora da pagare da parte dell'Agenzia.

_____________________


Fatture da pagare ricevute prima del 31.12.2016: € 168.732,57- soggetti creditori: numero 71
di cui 
Fatture commerciali scadute al 31/12/2016 e non pagate entro quella data: non ci sono fatture esigibili che al 31/12/2016 siano ancora da pagare da parte dell'Agenzia.

_____________________


Fatture da pagare ricevute prima del 31.12.2015: € 78.958,82 - soggetti creditori: numero 55
di cui 
Fatture commerciali scadute al 31/12/2015 e non pagate entro quella data: non ci sono fatture esigibili che al 31/12/2015 siano ancora da pagare da parte dell'Agenzia.

_____________________


Fatture da pagare ricevute prima del 31.12.2014: € 188.764,46 - soggetti creditori: numero 81
di cui 
Fatture commerciali scadute al 31/12/2014 e non pagate entro quella data: non ci sono fatture esigibili che al 31/12/2014 siano ancora da pagare da parte dell'Agenzia.

_____________________


Pubblicazione dei pagamenti da effettuare ex art. 6, comma 9, DL n. 35/2013

Non ci sono fatture pervenute al 31/12/2014 ed esigibili che ancora siano da pagare da parte dell'Agenzia.

_____________________




ultimo aggiornamento: 19/05/2020



IBAN e pagamenti informatici

  • Tipo decreto-delibera-varie: Atto
  • evento ECM - NON ECM: Vuoto
  • Evento modalità - Webinar- Presenza-Misto- etc: Vuoto
  • Ordinamento: nessun ordinamento

Modalità di incasso dell'Agenzia regionale di sanità:

Banca d’Italia: IBAN IT39D0100004306TU0000010628

Banco BPM: IBAN IT80 E 05034 02800 000000002730 (valido dal 1° luglio 2019 )
                   SWIFT: BAPPIT21P36     BIC: BAPPIT22

-----------------
Pago PA

Agenzia Regionale di Sanità Toscana, in ottemperanza alla normativa, ha aderito al nodo nazionale dei pagamenti denominato “PagoPA".
PagoPA è un sistema di pagamenti elettronici realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) in attuazione dell'art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e del D.L. 179/2012, che assicura l’interoperabilità tra Pubbliche Amministrazioni e Prestatori di Servizi di Pagamento.

Per l’interconnessione al sistema, ARS ha privilegiato la scelta di un partner tecnologico pubblico, la Regione Toscana e in particolare il sistema regionale IRIS presso il quale sono attualmente disponibili i pagamenti “spontanei”.

Per usufruire del servizio occorre collegarsi alla piattaforma IRIS, cliccare sul link “Pagamenti spontanei” dal menù principale, selezionare Ente Strumentale Regionale - Agenzia Regionale di Sanità Toscana, Pagamenti diversi



pagina aggiornata: 19/01/2025